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Politica

Cina, svolta epocale nella giustizia con il nuovo codice civile

Sono 1260 articoli. La materia dei contratti, sette libri e più di 500 articoli, costituisce la sezione più estesa, con norme ispirate alla necessità di regolare il contesto odierno (contratti elettronici) o le norme che rafforzano la tutela della parte debole. Di particolare importanza la ridefinizione di alcuni principi chiave come “violazione di un diritto”


14/01/2021 10:54

di Giovanni Pisacane*

settimanale

Il 2021 in Cina è incominciato con una svolta epocale, il primo gennaio è entrato in vigore il Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese. Il testo di legge, approvato e promulgato alla fine della primavera del 2020, riorganizza e codifica per la prima volta in via unitaria la disciplina dei rapporti civili, definendo principi, diritti e obbligazioni destinate a regolare le interazioni di più di un miliardo e quattrocento milioni di persone.

Con l’entrata in vigore il codice dispone l’abrogazione dei Principi Generali del Diritto Civile e di molteplici altre leggi che finora sono state la colonna portante del diritto civile cinese: la Legge sui Contratti e quella sui Diritti Reali, la legge sulla Responsabilità Civile, le Previsioni Generali di Diritto Civile, la Legge sulle Successioni, la Legge sulla Famiglia e la Legge sulle Adozioni.

Il progetto è frutto di una vera e propria maratona legislativa che ha attraversato le decadi della Cina moderna, dal primo tentativo sfumato del 1954 (poi 1962, 1979 ed ancora 2001) è stato riavviato per l’ultima volta nel 2014 raggiungendo un traguardo parziale nel 2017 con l’approvazione definitiva della “parte generale” ad opera dell’Assemblea Nazionale.

La possibilità di poter effettivamente concludere l’iter si è poi intravista nel 2018 in seguito a sei diverse sessioni di delibera del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, corrispondenti ad altrettante separate parti del futuro Codice. Infine, l’iter si è finalmente concluso con la votazione e la promulgazione del testo integrale da parte dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il 28 maggio 2020.

È necessario considerare innanzitutto che in un paese in costante crescita, dove una vastissima quantità di interessi differenti da controbilanciare orbitano attorno ad un sistema giuridico giovane e scosso da determinati eventi storici, può risultare estremamente difficile portare a termine un lavoro di codificazione sistematica.

A ben vedere poi, organizzare le norme di un particolare ramo del diritto in maniera uniforme, non necessariamente risponde alle esigenze di un sistema in frenetica espansione. Il nuovo codice rappresenta quindi in quest’ottica anche un rito di passaggio, un segnale di maturità del sistema giuridico, uno strumento per guidare lo sviluppo futuro del paese, tracciandone più nettamente la direzione.

Il testo composto da 1260 articoli è suddiviso in una parte generale che funge da filo conduttore e sei capitoli di “parte speciale” che unificano (abrogando) tutte le principali fonti primarie in materia civile. Il Codice, da una parte, appiana i dislivelli presenti nella disciplina speciale promulgata a più riprese e fino ad ora mai rivista in prospettiva unitaria, allo stesso tempo introduce nuovi principi e norme tese a regolare tematiche molto attuali come, ad esempio, formazione e svolgimento del contratto elettronico o il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali (questi ultimi due temi sono regolati ora dal Codice, ma saranno presto frutto di normazione separata, sulla quale in Cina al momento incalza un acceso dibattito).

Nella parte generale trovano spazio le disposizioni relative la definizione dei soggetti a cui le norme si applicano che include gli individui persone fisiche - cittadini, stranieri ed apolidi - persone giuridiche ed entità giuridiche non costituite. Di particolare importanza la ridefinizione di alcuni principi chiave quali ad esempio il concetto di “violazione di un diritto” (interessante la declinazione del principio - ad esempio - in materia di tutela della proprietà intellettuale). Sempre in questa porzione sono contenute altre importanti norme di portata generale quali le disposizioni sulla qualità di minore, sulla la capacità di agire, di stare in giudizio e di nominare un difensore, qui sono enumerati i diritti civili riconosciuti poi elaborati nella parte speciale.

La materia dei contratti, con i suoi sette libri e più di 500 articoli, costituisce la sezione più estesa del nuovo Codice. Oltre a recepire per intero la disciplina della legge sui Contratti della Repubblica Popolare (1999), contiene anche norme ispirate alla necessità di regolare il contesto odierno, come le già citate norme sui contratti elettronici, o le norme che rafforzano la tutela della parte debole introducendo maggiori obblighi per la parte che propone al consumatore clausole standard.

I primi articoli si riferiscono genericamente alle obbligazioni. La restante disciplina contenuta in questa parte segue il naturale svolgimento delle vicende del contratto prevedendo circa la conclusione, validità, adempimento delle obbligazioni, trasferimento delle stesse, modifica dei termini contrattuali e scioglimento del vincolo, statuendo infine sulla responsabilità contrattuale. La seconda parte del capitolo dei contratti individua i contratti tipici incluso il contratto di vendita, donazione, locazione prevedendo inoltre in maniera più dettagliata sul contratto per il trasferimento di tecnologia – in considerazione del periodo storico in cui nuovo Codice viene alla luce - per gli stessi motivi sono definite anche altre figure tipiche di uso corrente (come il contratto di factoring e quello di property managment).

Il Codice regola poi la responsabilità civile. Da questa parte è esclusa la porzione della responsabilità civile derivante da inadempimento contrattuale, che è stabilita direttamente dal relativo capitolo sui contratti. Il capitolo è diviso in 10 sezioni, la prima stabilisce i principi generali. La seconda parte stabilisce circa i danni e la terza parte prevede forme speciali di responsabilità per determinati soggetti esercitanti specifiche funzioni o ruoli, al solo verificarsi della condizione oggettiva. Nelle restanti parti sino alla decima, sono tipizzate le più comuni forme di responsabilità extra-contrattuale quali ad esempio il danno da veicolo, danno cagionato da animali, negligenza medica e ancora, responsabilità per danno ecologico ed ambientale. Nel libro dedicato ai diritti reali è confluita la disciplina della legge sulla Proprietà e la legge sulle Garanzie. In tale libro trovano disciplina i diritti di proprietà, diritti d’ usufrutto e uso, comprese specifiche declinazioni di tali diritti che riguardano le interazioni tra privati e le proprietà statali. Nel medesimo libro sono definiti inoltre il diritto di abitazione, le garanzie reali ed il diritto di possesso.

Il capitolo dedicato ai diritti della persona costituisce la vera novità del codice in esame. I diritti di cui sopra infatti prima della codificazione erano semplicemente elencati in via sommaria dai Principi Generali del Diritto Civile (sin dal 1986) poi confluiti nelle General Provisions (Parte generale del codice, 2017). In parte speciale quindi gli stessi trovano una nuova dettagliata organizzazione:

  • Diritto alla vita, corpo e salute
  • Diritto al nome e al titolo
  • Diritto all’immagine
  • Diritto alla Riservatezza (Privacy)

 La sezione relativa alla Privacy definisce non solo i luoghi e gli spazi ove il titolare del diritto gode ti tale protezione, ma anche la portata delle “informazioni personali” (includendo quelle relative al nome, numero di telefono, indirizzo email, dati biometrici, data di nascita e numeri identificativi, indirizzo di residenza e informazioni relative alla geolocalizzazione), la disciplina prosegue regolando le attività di raccolta e trattamento dei dati personali, individuando sul punto anche la relativa responsabilità civile per le violazioni, nonché le relative eccezioni.

Il Codice accoglie diversi istituti provenienti dalla tradizione romanistica a cui la Cina ha da sempre guardato con interesse. Il legislatore cinese non si limita però a ricalcarne le norme in maniera dogmatica, ma ha un approccio pragmatico, prendendo spunto infatti anche da altri sistemi ed istituti (ad es. di stampo anglosassone) facendoli suoi secondo opportunità, senza rinunciare infine ad introdurre le “caratteristiche cinesi” che diventano in un certo senso, un ponte, tra passato e presente e tra occidente e oriente.

L’ importanza del traguardo ottenuto, nonché lo sforzo del Legislatore cinese, sono di estrema rilevanza. Tuttavia, data l’estensione del testo, è chiara la necessità di una implementazione sistematica operata tanto a livello amministrativo quanto giudiziale. Per apprezzare la piena operatività delle previsioni ed evidenziarne i limiti, sarà richiesto un lungo e meticoloso lavoro di legislazione secondaria e di interpretazione.

In questo senso allora, quello che sembrava sino ad oggi il punto d’arrivo diviene un nuovo punto di partenza per la società cinese che compiendo un ulteriore passo in avanti, con il codice a fare da guida, si affaccia verso il futuro. (riproduzione riservata)

* socio fondatore e managing partner di Gwa, società di advisory legale e fiscale a Shanghai


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