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Azienda Finanza

Tra Roma e Pechino stop alle doppie imposizioni fiscali

Il nuovo testo, che aggiorna quello in vigore dal 1990 in materia di dividendi, interessi, royalties e capital gain. Cala al 5% il prelievo sui dividendi per partecipazioni dirette di almeno il 25%. Esenti da trattenuta i pagamenti degli interessi sui titoli emessi da Cdp.


23/03/2019 18:57

di Mauro Romano - Class Editori

Stop alla doppia imposizione tra Italia e Cina
Wang Yi e Giovanni Tria

Stop alle doppie imposizioni fiscali. L'intesa tra Italia e Cina in materia di fisco è uno dei principali risultati ottenuti dai due Paesi nel corso della visita ufficiale del presidente Xi Jinping a Roma. L'accordo è una delle 19 intesa istituzionali siglate assieme all'adesione italiana alla nuova Via della Seta. Firmatari, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che il 27 marzo sarà in Cina per partecipare al Bo'ao Forum e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il nuovo accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo, che aggiorna quello in vigore dal 1990 in materia di dividendi, interessi, royalties e capital gain


Per i dividendi, spiega una nota del Mef “prevista una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte rispetto all’Accordo del 1986, dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni”. Della riduzione “potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell’aliquota relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity. Per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%

Sugli interessi la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non potrà eccedere un’aliquota del 10% dell'ammontare lordo degli interessi; è prevista un'aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento.

È comunque prevista l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente pubblico. In questo modo, precisa il Tesoro, è ripristinata l’esenzione sui pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane non più al 100% pubbliche come Cdp, Sace, Simest. Esenti da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, percepiti da soggetti residenti in Cina. Un riferimento alla prossima emissione di quali i Panda Bond, ossia obbligazioni in yuan collocate direttamente sul mercato cinese.

In materia di royalties  l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non potrà superare il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche compresi software, pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. “E’ invece prevista un’aliquota effettiva del 5% (l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50 per cento delle royalties) per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche”, previsa il Mef, inferiore a quelle stipulata dalla Cina con altri Paesi europei.


Infine viene confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate oltre il 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione.


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